Articolo scritto dall'Avvocato GianCarlo Lima, estratto dal n. 3/406, 2023 del mensile "La Quarta in terzo"
Spesso si fa confusione, anche a causa di varie modifiche normative in materia, tendendo a identificare la fine di un matrimonio genericamente col termine “divorzio”. In realtà, l’unione coniugale può cessare in vari modi e deve essere preceduta dalla separazione, salvo quello che si dirà appresso. La separazione è un’interruzione non definitiva del matrimonio, che permette ai coniugi eventuali riflessioni e ripensamenti, durante la quale, adempimenti e vincoli cessano temporaneamente, tranne l’obbligo riguardante il versamento dell’assegno di mantenimento verso il coniuge con peggiori condizioni economiche. Tuttavia, il diritto a tale assegno non è previsto quando al richiedente viene sostanzialmente addebitata la separazione; ciò accade in caso di tradimento, violenza ai danni del coniuge, etc. Vi sono due tipi di separazione. La giudiziale, quando non c’è accordo tra i due coniugi e ci si rivolge al Tribunale; in questi casi solitamente vi è disaccordo riguardo all’affidamento dei figli e alla divisione dei beni. Ovviamente, se si procede attraverso questa modalità, i tempi si allungheranno ed i costi aumenteranno. La consensuale quando c’è accordo tra i coniugi e si procede tramite ricorso al Tribunale, o con la negoziazione assistita da avvocati o con manifestazione di separate dichiarazioni dinanzi al Sindaco (seppure in casi limitati). In questo modo i tempi saranno piuttosto brevi. In ogni caso, prima di poter procedere con il divorzio, dovranno passare sei mesi se la separazione è stata di tipo consensuale o un anno se di tipo giudiziale. Sino alla riforma del 2015, che ha introdotto il cd .“divorzio breve”, per poter ottenere il divorzio bisognava aspettare tre anni. È importante sapere che se nelle more vi fosse la riappacificazione dei coniugi il suddetto termine viene sospeso. La riconciliazione viene constatata in relazione a comportamenti che manifestano la volontà di non separarsi, come il ritorno ad una convivenza stabile. Il vincolo matrimoniale, comunque, può venire meno in diversi modi; per annullamento, che è dichiarato con sentenza, quando vengano rilevati vizi nell’atto matrimoniale ed in tal caso è come se il matrimonio non fosse mai stato celebrato; per scioglimento, termine utilizzato in riferimento al fenomeno che incide sul rapporto matrimoniale in seguito alla morte di uno dei coniugi o per effetto della sentenza di divorzio rispetto al matrimonio civile; per cessazione degli effetti civili del matrimonio canonico (c.d. matrimonio concordatario): il vincolo religioso continua ad esistere. I principali motivi per cui può essere richiesto l’annullamento del matrimonio sono gli impedimenti (artt. 84-89 c.c.), ossia quando esso si è tenuto senza rispettare la legge oppure i vizi del consenso (art.122- 123 c.c.), ovvero quelle circostanze che influiscono sulla capacità di agire, impedendo la libera formazione del proprio consenso (incapacità di intendere o di volere, violenza o timore, errore e simulazione). Con il divorzio (Legge n°898 del 1 Dicembre 1970) vi è lo scioglimento definitivo del matrimonio e dei relativi diritti e doveri riguardanti i coniugi. Se per esempio un coniuge muore, l’altro non avrà nessun diritto all’eredità del coniuge deceduto. L’assegno di mantenimento non sarà più dovuto, tuttavia dovrà essere corrisposto l’assegno di divorzio nei riguardi del coniuge senza lavoro e che non riesce a mantenersi, in modo da garantire a quest'ultimo un'autosufficienza economica. Tranne i casi - tassativamente previsti - in cui è possibile richiedere direttamente il divorzio (cd. diretto o immediato) anche senza separazione, ossia matrimonio non consumato, annullamento o scioglimento di matrimonio celebrato all’estero, condanne per reati particolarmente gravi in ambito familiare (maltrattamenti, violenze, incesto, omicidio etc.) e cambiamento di sesso, normalmente si può procedere al divorzio secondo le due modalità, o giudiziale o in forma congiunta, sulla stessa falsariga di quelle viste per la separazione. Tuttavia, il rito unico introdotto dal Decreto Legislativo n. 149/2022 – entrato in vigore lo scorso 28 febbraio - ha notevolmente modificato la materia ed in particolare gli articoli da 473 bis a 473 bis.71 si applicano ai procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglia (dunque anche alla separazione personale e al divorzio), di competenza del Tribunale Ordinario, del Giudice Tutelare e del Tribunale per i Minorenni. Tra le novità più salienti ricordiamo: la possibilità di proporre con lo stesso atto davanti allo stesso giudice la domanda di separazione giudiziale ed il divorzio contenzioso, sanzioni per il genitore che non rispetta l’accordo sulle regole di affidamento e visita del minore, possibilità di condannare al risarcimento il coniuge che occulta i propri redditi per risparmiare sull’assegno. In presenza di figli, che saranno sempre ascoltati, viene inoltre introdotto l’onere dei genitori di descrivere compiutamente le attività quotidiane che impegnano i minori, per consentire al giudice di decidere al meglio su affidamento e diritto di visita. Altra novità di sicuro impatto, è la possibilità per il giudice di sanzionare il genitore che accetta il piano genitoriale proposto ma poi non lo rispetta nei tempi e nelle modalità. In merito al divorzio, la domanda di scioglimento del matrimonio potrà essere proposta sin dall’atto introduttivo della separazione, in modo da concentrare gli sforzi probatori in un’unica attività istruttoria che porterà dapprima alla separazione e poi al divorzio.
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