Se si è in presenza di ammortamento a quote capitali crescenti e la banca ha omesso di indicare in contratto il tasso Equivalente ai sensi delibera CICR 9 febbraio 2000 art. 6 e 7 oppure ha omesso di indicare tra le clausole vessatorie/abusive facendola firmare in calce dal mutuatario, l' applicazione dell' algoritmo dell' interesse composto nella formula che determina l' importo della rata iniziale, ai sensi della CASS. S.U. 9479/2023, il giudice dell' esecuzione, deve sospendere l' esecuzione.
Nel caso non vi provveda e' ammesso proporre opposizione tardiva ex art 650 cpc e il giudice, ai sensi della Cass. SU sopracitata, e' obbligato a sospendere.
Il giudice ordinario, in caso di ricorso per ATP o per atto di citazione, sussistendo quanto sopra, oltre a disporre il ricalcolo degli interessi pagati rispetto al tasso BOT o legale, o la restituzione integrale degli interessi pagati in caso di usura alla stipula,
sarebbe obbligato, d' ufficio ai sensi della Cass. SU sopracitata, in presenza di questa clausola abusiva, a rilevare quindi la supposta truffa contrattuale e inviare gli atti alla Procura per l' accertamento del reato.
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