Diritto24 - Il Sole24 ore Avv. Rossana Mininno del Foro di Milano
Con la recente sentenza n. 18672 pubblicata in data 11 luglio 2019 le Sezioni Unite della Suprema Corte di cassazione si sono pronunciate - su ‘sollecitazione' della Seconda Sezione (cfr. ordinanza interlocutoria n. 23857 del 31 gennaio 2018) - sulla vexata quaestio relativa all'individuazione degli atti idonei ad interrompere la prescrizione prevista dal terzo comma dell'articolo 1495 cod. civ. in tema di garanzia per i vizi della cosa venduta.
Tra le obbligazioni del venditore rientra quella di «garantire il compratore … dai vizi della cosa» (articolo 1476, n. 3, cod. civ.) ovvero di «garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore» (articolo 1490, primo comma, cod. civ.). Il venditore è, in altri termini, gravato da un'obbligazione di risultato.
Come chiarito dai Giudici di legittimità, il vizio redibitorio ricorre nell'ipotesi in cui la cosa consegnata al compratore «presenti imperfezioni concernenti il processo di produzione o di fabbricazione che la rendano inidonea all'uso cui >> leggi articolo originale
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