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Partita Iva: dal 30 marzo le domande per il fondo perduto.

Bonifico o credito d'imposta: anche tramite il commercialista le istanze online al fisco, che pubblica il modulo e le istruzioni.


Dal 30 marzo il via libera alle domande per i contributi a fondo perduto stanziati dal decreto sostegni in favore delle partite Iva colpite dalla crisi Covid: scadenza il 28 maggio.

L'Agenzia delle Entrate detta le regole per chiedere il bonifico o il credito d'imposta, mettendo tutto il kit a disposizione d'imprese, professionisti e lavoratori autonomi: il modulo per l'stanza, le istruzioni per la compilazione, le specifiche tecniche per la trasmissione telematica.

Le istanze vanno inviate alle Entrate, anche tramite un intermediario, utilizzando i canali dell'Agenzia.

Per il beneficio, riservato a chi nel corso del 2019 ha conseguito ricavi o compensi sotto i 10 milioni di euro, è necessario aver patito durante il 2020 un calo mensile medio del fatturato e dei corrispettivi al almeno il 30% rispetto all'anno precedente.


Il contributo a fondo perduto può essere richiesto dai titolari di partita Iva che svolgono attività di impresa, di lavoro autonomo oppure risultano titolari di reddito agrario e che sono residenti o stabiliti in Italia. Ammessi gli enti non commerciali, compresi quelli del terzo settore e religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività a fine di lucro. Sono invece esclusi coloro che hanno cessato la partita Iva prima del 23 marzo e i soggetti che l'hanno aperta dal 24 marzo.

A chi ha iniziato l'attività a partire dal 2019 il contributo spetta anche senza il calo di fatturato o dei corrispettivi del 30%.


Irrevocabile la scelta tra il bonifico bancario e il credito d'imposta, che il contribuente deve effettuare nell'istanza sull'intera somma del contributo.

L'istanza deve contenere il codice fiscale del richiedente o del legale rappresentante.

Nella presentazione è possibile avvalersi di un intermediario come il commercialista, delegato in precedenza a operare nel cassetto fiscale o nel servizio delle fatture elettroniche nel portale Fatture e corrispettivi.


Senza voler ora polemizzare, non essendo possibile in questa sede approfondire l'argomento, ci limitiamo ad osservare come l'impianto del decreto sostegni, in particolare per quanto attiene ai contributi a fondo perduto, appaia lacunoso e confusionario. Basti pensare che un professionista, ed in particolare un avvocato, spesso - rectius quasi sempre - fattura importi relativi a pratiche iniziate anni prima, ciò comportando in buona sostanza l'impossibilità di determinare l'effettiva imputazione delle somme incassate rispetto al reale volume d'affari dello stesso periodo (essendo una compatibilità per cassa).

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